Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 28 ottobre
1955 27 gennaio 1956, n. 91
sul ricorso del Presidente della Regione
contro il Decr. Pres. Rep. 28 giugno 1955, n. 620: « Decentramento dei servizi
del Ministero dellindustria e dellartigianato
Presidente: PERASSI; Relatore: SANDULLI; P.M.:EULA; Regione
siciliana (Avv. SALEMI) - Presidenza del Consiglio (Avv. ARIAS).
(omissis)
Con atto comunicato al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 3 settembre 1955 e depositato in cancelleria il 12
settembre successivo, il Presidente della Regione siciliana ha proposto ricorso
a questa Alta Corte avverso il decreto legislativo statale 28 giugno 1955, n.
620 (che erroneamente viene indicato nel ricorso come recante il n. 628),
relativo al decentramento dei servizi del Ministero della industria e
commercio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 5 agosto
1955, n. 179.
Si osserva in primo luogo nel ricorso che,
siccome lart. 15 del decreto impugnato dispone :«Resta ferma la competenza
attribuita alle regioni a statuto speciale nella materia oggetto del presente
decreto, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti , da ritenere che il
legislatore non abbia inteso modificare in alcun modo, col decreto stesso, la
competenza assicurata in materia di industria e commercio alla Regione siciliana
dal suo Statuto. Ove in tali sensi sia da interpretare la riferita disposizione
dell'art. 15, il Presidente della Regione chiede che
Peraltro (aggiunge il ricorso), siccome nell'art.
14 dell' impugnato decreto si prevede la sottoposizione di provvedimenti di
autorit locali dello Stato, in materia mineraria, al controllo della sezione
della Corte dei conti, presso
a) da un punto di vista soggettivo, in quanto, ledendo,
oltre tutto, la potest legislativa esclusiva della Regione in materia di
ordinamento degli uffici regionali (assicurata dall'art. 14, lett. p) dello Statuto), viene a incidere
sulla potest amministrativa dell'Assessore del ramo, in violazione dell'art. 20,
comma I, dello Statuto);
b) da un punto di vista oggettivo, in quanto l'art. 2
del decreto impugnato instaura, nel campo minerario, una distinzione fra
materie d'interesse locale e materie d'interesse nazionale, non prevista n
dallo Statuto siciliano, n dalle norme di attuazione di esso, mentre l'art.
14, lett. h) dello Statuto riserva in
via esclusiva, alla Regione - e quindi all'Assessore regionale - la materia
delle miniere, cave e torbiere, che, in base all'art. 33, fanno tutte parte del
patrimonio indisponibile di essa. In conseguenza nel ricorso viene chiesta - in
via subordinata, rispetto alla prima ipotesi formulata in ordine alla
interpretazione dell'art. 15 del decreto legislativo impugnato - la
dichiarazione di incostituzionalit, oltre che del menzionato art. 14 del
decreto stesso, anche degli artt. 4, 5, 6 e 7 che, in applicazione della
distinzione instaurata con l'art. 2, introducono una discriminazione di
competenze tra autorit locali e centrali dello Stato, in materia mineraria,
che
Specifica infine il ricorso che, ove si
accogliesse il concetto che l'art. 15 dell'impugnato decreto risulti
contraddetto (e quindi neutralizzato) dall'art. 14, e dagli altri articoli di
cui stato chiesto l'annullamento, sarebbe da considerarsi anche la
incostituzionalit di altre disposizioni del decreto, estranee alla materia
mineraria, per violazione dell'art. 14, lett. p), dell'art. 20, comma 1, dello Statuto. 'I'ali disposizioni
sarebbero quelle contenute negli artt. 10, 11, 12 e 13 del decreto impugnato.
Di essi, i primi due sarebbero
incostituzionali perch trasferiscono al prefetto poteri rispettivamente in
materia d'impianto e gestione di depositi di oli minerali e carburante e in
materia di impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata
alla distribuzione. L'art. 11 sarebbe incostituzionale perch attribuisce alle
camere di commercio - che nella Sicilia sarebbero enti sottoposti alla Regione
(art. 3 decr. presid. 5 novembre 1949, n. 1182), - la competenza ad approvare
le variazioni delle tariffe concernenti i diversi servizi dei magazzini generali.
L'art. 12 sarebbe incostituzionale perch trasferisce alle camere di commercio
poteri vari in materia di stabilimenti, stagionatura e assaggio, tariffe e
classificazione delle sete.
L'art. 13 sarebbe incostituzionale, in
quanto trasferisce alle camere di commercio competenze di spettanza degli
uffici provinciali della industria e del commercio, i quali nella Regione
siciliana sono organi regionali (decr. presid. 5 novembre 1949, n. 1182, art.
2).
Il ricorso conclude, in via principale,
perch il decreto impugnato venga dichiarato inoperante in Sicilia, in via
subordinata perch le disposizioni degli artt. 14, 4, 5, 6 e 7 vengano
dichiarate incostituzionali; in via ancor pi subordinata perch vengano
dichiarati incostituzionali e comunque inoperanti in Sicilia, tutti gli altri
articoli.
Al ricorso resiste
Quanto poi alle censure mosse contro gli
artt. 8, 10, 11, 12 e 13 la difesa statale osserva che esse sarebbero improponibili,
essendo volte a ottenere la
interpretazione di esse.
All'udienza di trattazione la difesa della
Regione e quella dello Stato hanno illustrato oralmente le rispettive tesi.
Il P. M. ha concluso come in epigrafe.
DIRITTO
Il Presidente della Regione premette che,
dato il contenuto dell'art. 15, da ritenere che il decreto legislativo
impugnato non abbia in alcun modo inteso invadere la sfera di attribuzioni
della Regione siciliana; e, su tale presupposto, formula la richiesta
principale che questa Alta Corte « dichiari che il decreto legislativo in
questione rispetta lo Statuto siciliano ed privo di efficacia entro
La premessa esatta. Nel decreto
legislativo impugnato non sussiste infatti se non un apparente antinomia tra
l'art. 15 - il quale fa salva ogni competenza riservata alle regioni a statuto
speciale - e il 2 comma dell'art. 14, il quale demanda alla sezione siciliana
della Corte dei conti il controllo sui provvedimenti cui si riferiscono gli
artt. 4, 5 e 6 adottati in Sicilia.
Come
Tale riserva di competenza - che la difesa
dello Stato in giudizio mostra di riconoscere - l'art. 15 dell'impugnato
decreto ha espressamente dichiarato di voler far salva.
Di fronte a s chiara manifestazione della
volont legislativa, in piena armonia coi' testi costituzionali, ritiene
quest'Alta Corte che il riferimento al sindacato della sezione siciliana della
Corte dei conti sui provvedimenti previsti dagli artt. 4, 5 e 7; del decreto
impugnato, non possa aver altro valore che quello di indicazione circa l'organo
di controllo qualificato al riscontro dei provvedimenti in questione adottati
nella Regione siciliana: indicazione pleonastica, perch gi risultante dal
decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 665, ma fatta evidentemente per scrupolo
di completezza in un testo legislativo che contempla le forme di controllo su
tutti i provvedimenti di autorit locali nella materia. Il riferimento non pu
quindi aver voluto significare che anche in Sicilia i provvedimenti stessi
dovessero passare dalla competenza degli uffici regionali a quella degli uffici
locali dello Stato, considerati negli artt. da
La premessa dalla quale muove
In tale situazione il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
P. Q. M
L'Alta Corte per