Decisione 28 ottobre 1955 - 27 gennaio 1956, n. 91

 CONSULTA ONLINE 

 

Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 28 ottobre 1955 27 gennaio 1956, n. 91

sul ricorso del Presidente della Regione contro il Decr. Pres. Rep. 28 giugno 1955, n. 620: « Decentramento dei servizi del Ministero dellindustria e dellartigianato

 

Presidente: PERASSI;  Relatore: SANDULLI; P.M.:EULA; Regione siciliana (Avv. SALEMI) - Presidenza del Consiglio (Avv. ARIAS).

 

(omissis)

Con atto comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 settembre 1955 e depositato in cancelleria il 12 settembre successivo, il Presidente della Regione siciliana ha proposto ricorso a questa Alta Corte avverso il decreto legislativo statale 28 giugno 1955, n. 620 (che erroneamente viene indicato nel ricorso come recante il n. 628), relativo al decentramento dei servizi del Ministero della industria e commercio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 5 agosto 1955, n. 179.

Si osserva in primo luogo nel ricorso che, siccome lart. 15 del decreto impugnato dispone :«Resta ferma la competenza attribuita alle regioni a statuto speciale nella materia oggetto del presente decreto, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti , da ritenere che il legislatore non abbia inteso modificare in alcun modo, col decreto stesso, la com­petenza assicurata in materia di industria e commercio alla Regione si­ciliana dal suo Statuto. Ove in tali sensi sia da interpretare la riferita di­sposizione dell'art. 15, il Presidente della Regione chiede che la Corte si limiti a dichiarare « che il decreto legislativo in questione rispetta lo Sta­tuto siciliano ed privo di efficacia entro la Regione siciliana .

Peraltro (aggiunge il ricorso), siccome nell'art. 14 dell' impugnato decreto si prevede la sottoposizione di provvedimenti di autorit lo­cali dello Stato, in materia mineraria, al controllo della sezione della Corte dei conti, presso la Regione siciliana ove ci dovesse rivelare l'intento legislativo di trasferire a dette autorit locali le competenze che, nella materia mineraria, lo Statuto riconosce all'Assessore regionale, si denuncia la violazione dello Statuto sotto un duplice profilo:

a) da un punto di vista soggettivo, in quanto, ledendo, oltre tut­to, la potest legislativa esclusiva della Regione in materia di ordina­mento degli uffici regionali (assicurata dall'art. 14, lett. p) dello Statuto), viene a incidere sulla potest amministrativa dell'Assessore del ramo, in violazione dell'art. 20, comma I, dello Statuto);

b) da un punto di vista oggettivo, in quanto l'art. 2 del decreto impugnato instaura, nel campo minerario, una distinzione fra materie d'interesse locale e materie d'interesse nazionale, non prevista n dallo Statuto siciliano, n dalle norme di attuazione di esso, mentre l'art. 14, lett. h) dello Statuto riserva in via esclusiva, alla Regione - e quindi all'Assessore regionale - la materia delle miniere, cave e torbiere, che, in base all'art. 33, fanno tutte parte del patrimonio indisponibile di essa. In conseguenza nel ricorso viene chiesta - in via subordinata, rispetto alla prima ipotesi formulata in ordine alla interpretazione dell'art. 15 del decreto legislativo impugnato - la dichiarazione di incostituzionalit, oltre che del menzionato art. 14 del decreto stesso, anche degli artt. 4, 5, 6 e 7 che, in applicazione della distinzione instaurata con l'art. 2, introducono una discriminazione di competenze tra autorit locali e centrali dello Stato, in materia mineraria, che la Regione considera lesi­va della riserva della materia stessa, nel proprio territorio, alla competen­za dell'Assessore regionale del ramo.

Specifica infine il ricorso che, ove si accogliesse il concetto che l'art. 15 dell'impugnato decreto risulti contraddetto (e quindi neutralizzato) dall'art. 14, e dagli altri articoli di cui stato chiesto l'annullamento, sa­rebbe da considerarsi anche la incostituzionalit di altre disposizioni del decreto, estranee alla materia mineraria, per violazione dell'art. 14, lett. p), dell'art. 20, comma 1, dello Statuto. 'I'ali disposizioni sarebbe­ro quelle contenute negli artt. 10, 11, 12 e 13 del decreto impugnato.

Di essi, i primi due sarebbero incostituzionali perch trasferiscono al prefetto poteri rispettivamente in materia d'impianto e gestione di de­positi di oli minerali e carburante e in materia di impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione. L'art. 11 sarebbe incostituzionale perch attribuisce alle camere di commercio - che nella Sicilia sarebbero enti sottoposti alla Regione (art. 3 decr. presid. 5 novembre 1949, n. 1182), - la competenza ad approvare le variazioni delle tariffe concernenti i diversi servizi dei magazzini ge­nerali. L'art. 12 sarebbe incostituzionale perch trasferisce alle camere di commercio poteri vari in materia di stabilimenti, stagionatura e assaggio, tariffe e classificazione delle sete.

L'art. 13 sarebbe incostituzionale, in quanto trasferisce alle camere di commercio competenze di spettanza degli uffici provinciali della in­dustria e del commercio, i quali nella Regione siciliana sono organi re­gionali (decr. presid. 5 novembre 1949, n. 1182, art. 2).

Il ricorso conclude, in via principale, perch il decreto impugnato venga dichiarato inoperante in Sicilia, in via subordinata perch le di­sposizioni degli artt. 14, 4, 5, 6 e 7 vengano dichiarate incostituzionali; in via ancor pi subordinata perch vengano dichiarati incostituzio­nali e comunque inoperanti in Sicilia, tutti gli altri articoli.

Al ricorso resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, la quale in data 25 ottobre 1955 ha presentato una memoria difensiva osservando che - come dato desumere dall'art. 15 - l'art. 14 dell'impugnato decreto non intende violare n la competenza legislativa, n quella amministrativa della Regione sici­liana: sarebbe nella facolt di quest'ultima di accettare o meno il de­centramento agli ingegneri capi dei distretti minerari e ai prefetti delle attribuzioni di cui agli artt. 4 a 7, e, soltanto in caso positivo, opererebbe il meccanismo di controllo previsto dall'art. 14; mentre, in caso nega­tivo, la nuova normazione statale resterebbe inapplicabile e non ope­rante. Di qui l'infondantezza delle censure mosse contro gli artt. 14, 4, 5, 6 e 7.

Quanto poi alle censure mosse contro gli artt. 8, 10, 11, 12 e 13 la difesa statale osserva che esse sarebbero improponibili,  essendo volte a ottenere la interpretazione di esse.

All'udienza di trattazione la difesa della Regione e quella dello Stato hanno illustrato oralmente le rispettive tesi.

Il P. M. ha concluso come in epigrafe.

 

DIRITTO

 

Il Presidente della Regione premette che, dato il contenuto del­l'art. 15, da ritenere che il decreto legislativo impugnato non abbia in alcun modo inteso invadere la sfera di attribuzioni della Regione siciliana; e, su tale presupposto, formula la richiesta principale che que­sta Alta Corte « dichiari che il decreto legislativo in questione rispetta lo Statuto siciliano ed privo di efficacia entro la Regione siciliana.

La premessa esatta. Nel decreto legislativo impugnato non sus­siste infatti se non un apparente antinomia tra l'art. 15 - il quale fa salva ogni competenza riservata alle regioni a statuto speciale - e il 2 comma dell'art. 14, il quale demanda alla sezione siciliana della Corte dei conti il controllo sui provvedimenti cui si riferiscono gli artt. 4, 5 e 6 adottati in Sicilia.

Come la Corte ebbe a ritenere nella sentenza 18 marzo - 4 luglio 1950, la materia relativa alle miniere, cave e torbiere rientra tutta in­tera tra quelle di competenza esclusiva della Regione siciliana (art. 14, lett. h) dello Statuto), cos come detti beni gi si appartengono al patrimonio indisponibile della Regione (art. 33, 2 comma dello Statuto). Tutta intera la competenza amministrativa riguardante tale materia riservata, quindi agli organi amministrativi della Regione (art. 20, comma 1 dello Statuto).

Tale riserva di competenza - che la difesa dello Stato in giudizio mostra di riconoscere - l'art. 15 dell'impugnato decreto ha espressa­mente dichiarato di voler far salva.

Di fronte a s chiara manifestazione della volont legislativa, in piena armonia coi' testi costituzionali, ritiene quest'Alta Corte che il riferimento al sindacato della sezione siciliana della Corte dei conti sui provvedimenti previsti dagli artt. 4, 5 e 7; del decreto impugnato, non possa aver altro valore che quello di indicazione circa l'organo di controllo qualificato al riscontro dei provvedimenti in questione adot­tati nella Regione siciliana: indicazione pleonastica, perch gi risul­tante dal decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 665, ma fatta evidente­mente per scrupolo di completezza in un testo legislativo che contem­pla le forme di controllo su tutti i provvedimenti di autorit locali nella materia. Il riferimento non pu quindi aver voluto significare che an­che in Sicilia i provvedimenti stessi dovessero passare dalla competenza degli uffici regionali a quella degli uffici locali dello Stato, considerati negli artt. da 4 a 7.

La premessa dalla quale muove la Regione dunque esatta. Una volta riconosciuto - conformemente a quanto la stessa Regione ritie­ne - che il provvedimento legislativo impugnato non incide in alcun modo nella sfera delle attribuzioni regionali, ne discende la carenza d'interesse della Regione a impugnarlo sotto qualsiasi profilo.

In tale situazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

 

P. Q. M

 

L'Alta Corte per la Regione siciliana dichiara inammissibile per ca­renza di interesse il ricorso proposto dal Presidente della Regione sici­liana avverso il decreto legislativo del Presidente della Repubblica in data 28 giugno 1955, n. 620.